Articoli dalle nostre riviste per genitori
Legislazione
a favore dell'allattamento materno applicabile in Italia
(Legislation applicable to breastfeeding in Italy)
Sintesi dell'articolo di Antonella Sagone apparso originalmente in "Da Mamma a Mamma" n° 39, primavera 1995, bollettino de La Leche League Italia
In genere la donna, dopo il parto, sente istintivamente ciò che sarebbe appropriato per la salute, sicurezza e felicità proprie e del bambino: essere insieme, poterlo toccare, abbracciare e portare al seno appena mostra di cercare la mamma, dormire con lui. Tuttavia in genere finisce per accettare come inevitabile un'impostazione totalmente diversa (separazione tranne che per nutrire in bambino secondo orari e quantità prefissate, lasciare che riceva biberon in una nursery per mano di estranei, ecc.). E la mamma spesso non solo si adatta, ma anzi finisce per far proprie queste modalità di accudimento, e pensare che questo sia il modo "giusto" di crescere un neonato, e che il suo istinto sia in qualche modo sbagliato.
Quello che spesso i genitori ignorano è che tali modalità di assistenza sono state da decenni identificate, sulla base di crescenti prove scientifiche, come la causa principale del decremento dell'allattamento materno; e che pertanto queste prassi disattendono leggi e direttive regionali, nazionali e internazionali, che anche l'Italia, come moltissimi altri paesi e organismi internazionali, ha sottoscritto.
Vediamo dunque di quali documenti si tratta.
LEGGI E DIRETTIVE CHE RIGUARDANO L'ALLATTAMENTO MATERNO
1979: OMS - UNICEF, raccomandazione,
"favorire e sostenere l'allattamento al seno":
Raccomanda ai servizi sanitari dei paesi membri, che gli operatori sanitari
siano aggiornati, e le donne informate, sui vantaggi dell'allattamento
al seno, e su come favorirlo e mantenerlo; le pratiche ostetriche dovrebbero
facilitare l'allattamento esclusivo, immediato ed a richiesta del neonato,
lasciandolo nella stanza della puerpera. Il sostegno alla madre deve
provenire anche dalle organizzazioni femminili esistenti sul territorio.
1981: OMS, direttiva,
"Codice internazionale sulla commercializzazione dei sostituti
del latte materno":
È vietata pubblicità o promozione al pubblico di preparati per lattanti
ed altri sostituti del latte materno, nonché di biberon e tettarelle;
le etichette di questi prodotti non devono raffigurare bambini né idealizzare
l'allattamento artificiale, bensì contenere avvertenze sui rischi dell'uso
di alimenti sostituitivi per il mantenimento della lattazione; è vietata
la distribuzione alle madri di campioni gratuiti, direttamente o tramite
operatori sanitari; non deve essere fatta promozione di tali prodotti
al personale sanitario.
1985: OMS, Raccomandazione,
"Tecnologia appropriata per la nascita":
Si deve promuovere immediatamente l'allattamento al seno, anche prima
di lasciare la sala parto; il neonato sano deve restare con la madre.
1985: Regione Lazio, legge
N.84, "Riorganizzazione dei presidi sanitari per la tutela psico-affettiva
del parto":
Nei reparti di maternità si debbono attuare condizioni atte a garantire
il contatto immediato fra madre e neonato, e favorire fin dalle prime
ore dopo il parto l'allattamento al seno; su richiesta della madre il
neonato sano può stare in stanza con lei.
1987:Regione Lombardia,
legge N.16, "La tutela della partoriente e la tutela del bambino
in ospedale":
Le strutture devono predisporre uno spazio singolo per la partoriente,
una persona di sua scelta ed il neonato, in cui trascorrere il travaglio,
il parto e l'immediato post-partum; la scelta del tipo di allattamento
spetta alla donna, comunque il personale deve favorire l'allattamento
precoce al seno; la donna deve avere la possibilità di tenere accanto
a sé, per tutto il periodo di degenza, il neonato sano; durante questo
periodo, devono essere promossi incontri informativi, anche sull'allattamento.
1990: OMS - UNICEF, Dichiarazione
degli Innocenti:
Impegna tutti gli stati firmatari (fra cui l'Italia) ad adoperarsi
per mettere tutte le donne in grado di attuare l'allattamento materno
esclusivo. Tutti i neonati dovrebbero essere nutriti soltanto con latte
materno fino ai 4-6 mesi di vita. I bambini dovrebbero continuare ad
essere allattati al seno, ricevendo allo stesso tempo alimenti complementari
adeguati, fino oltre i due anni di età." Stabilisce inoltre come
obbiettivo operativo che "... per il 1995 tutti i governi dovrebbero
aver garantito che ogni servizio ospedaliero di maternità applichi Le
dieci norme per realizzare l'allattamento al seno" (vedere sotto),
contenute nella dichiarazione congiunta OMS-UNICEF: L'allattamento al
seno: protezione, promozione e sostegno - l'importanza del ruolo dei
servizi di maternità.
1991: OMS - UNICEF, Iniziativa
BFHI (Ospedali Amici dei Bambini):
Una campagna globale per modificare radicalmente la qualità dell'assistenza
data alle puerpere e ai neonati, allo scopo di creare le condizioni
ottimali al successo dell'allattamento al seno. Le strutture che vogliono
meritarsi questo riconoscimento, devono risultare adeguate, in seguito
all'esame di un'apposita commissione, ad un protocollo di comportamento
descritto in dieci punti fondamentali (vedi più avanti). L'Italia, sottoscrittice
di tale impegno, nel 2000 non ha ancora nemmeno un ospedale che risponda
a tali requisiti.
1991: CEE, direttiva 321
del 14/4 /91 - commercializzazione alimenti per lattanti e alimenti
di proseguimento:
E' vietata la pubblicità ed altre forme di promozione al pubblico
di prodotti alimentari per neonati e di latti di proseguimento; le etichette
di questi prodotti non devono raffigurare bambini né idealizzare l'allattamento
artificiale scoraggiando quello materno, anzi devono esplicitamente
attestarne la superiorità; è vietata la distribuzione alle madri di
campioni gratuiti, direttamente o tramite operatori sanitari; le donazioni
di materiale didattico e informativo alle famiglie devono avvenire esclusivamente
attraverso il sistema sanitario, e solo su richiesta, dietro approvazione
scritta o secondo gli orientamenti espressi dalle autorità preposte.
6 aprile 1994: decreto
ministeriale n.500 sui prodotti alimentari per lattanti:
Emanato dal Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro
dell'Industria, commercio e Artigianato; ricalca sostanzialmente la
direttiva CEE del 1991.
10 I PUNTI DELL'INIZIATIVA OSPEDALI AMICI DEI BAMBINI
1) Definire una linea di condotta scritta per l'allattamento al seno e farla conoscere a tutto il personale sanitario.
2) Fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie per l'attuazione completa di questa linea di condotta.
3) Informare tutte le donne in gravidanza sui vantaggi e le tecniche dell'allattamento al seno.
4) Aiutare le madri ad iniziare l'allattamento al seno già entro mezz'ora dal parto.
5) Mostrare alle madri come allattare e mantenere la secrezione lattea anche in caso di separazione dal neonato
6) Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne su precisa indicazione medica.
7) Sistemare il neonato nella stessa stanza della madre, in modo che stiano assieme 24 ore su 24 durante la permanenza in ospedale.
8) Incoraggiare l'allattamento al seno tutte le volte che il neonato sollecita di essere allattato
9) Non usare tettarelle o succhiotti durante il periodo dell'allattamento al seno
10) Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell'allattamento al seno, in modo che le madri vi si possano rivolgere dopo la dimissione dall'ospedale.
LLL Italiana sta effettuando una raccolta di tutte le leggi e disposizioni, anche regionali, che riguardano l'allattamento materno in Italia. Se qualcuno è a conoscenza di leggi non ancora riportate in questa pagina, è pregata di contattare Antonella Sagone all'indirizzo di posta elettronica: ant.sagone@.iol.it GRAZIE!

